DENOMINAZIONE
Tappe storiche che hanno portato alla Denominazione attuale (Fonte FederDoc)
Nel 1930, il Ministero dell’Agricoltura introdusse una prima classificazione qualitativa del vino, definendo tre tipologie:
- Vini Speciali
- Vini Superiori
- Vini Fini
1963 Emanazione del D.P.R. n. 930 sulla tutela delle Denominazioni di Origine dei Vini. Primo provvedimento nazionale a disciplina delle produzioni vitivinicole, con il quale venne stabilito il concetto di “Denominazione di Origine“. Tale atto normativo definì con regole precise la produzione e la commercializzazione dei vini mediante i “Disciplinari di produzione”, l’istituzione di appositi albi ed il sistema di denuncia dei quantitativi di uva prodotta da destinare alla produzione di una determinata denominazione. Tale D.P.R. stabilirà inoltre una classificazione di questo tipo:
- Vino a Denominazione di Origine semplice
- Vino a Denominazione di Origine Controllata
- Vino a Denominazione di Origine Controllata e garantita
Nel 1992 vede la luce la Legge n.164/92, la quale introdurrà una serie di innovazioni:
- Introduzione IGT
- La scelta vendemmiale, che consente di utilizzare la produzione di uno stesso vigneto per più Denominazioni d’Origine
- Il riconoscimento delle sottozone, ossia aree più ristrette all’interno di Denominazione di Origine
- Obbligatorietà di analisi chimico-fisiche prima della commercializzazione
Con la Legge 164/92 arriviamo a quella che è la “Piramide dei vini” che oggi conosciamo e che utilizziamo in Italia:
- Vini DOCG
- Vini DOC
- Vini IGT
Nel 2008, la Comunità Europea decide di attuare un processo di riforma all’interno del settore vitivinicola. I lavori vedono così nascere il Regolamento Europeo 479/2008, il quale introduce alcune novità per quanto riguarda la produzione, etichettatura, commercializzazione e denominazione a livello internazionale. L’aspetto che forse più ci interessa è però la semplificazione della “piramide del vino” che abbiamo appena visto, in particolar modo per tutelare quanto più possibile il consumatore finale, amante sì del vino, ma non sempre esperto del settore.
Il Regolamento prevede quindi esclusivamente tre categorie:
- Vini DOP
- Vini IGP
- Vini generici (con o senza annata e vitigno)
La semplificazione principale la ritroviamo, com’è facile intuire, nei vini con indicazione di origine: DOP ed IGP. (E’ corretto, comunque, continuare a parlare di DOCG, DOC, IGT e vini da tavola, in quanto gli Stati Membri possono continuare a utilizzare le proprie classificazioni tradizionali riferite alle Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche.
DOCG – DOC – IGT – Vini da Tavola (Fonte FederDoc)
In linea generale, non è detto che un vino D.O.C.G. sia migliore di un D.O.C. o di un I.G.T. I vini DOP devono rispettare uno specifico disciplinare, con il quale si certificano gli standard di quella specifica bottiglia, ma niente vieta che un vino IGT sia migliore di un DOCG, anche perché il gusto personale influisce molto. Un vino D.O.C.G. o D.O.C., comunque, è sinonimo anche di qualità, oltre che stretti controlli che vengono effettuati prima della messa in commercio, i quali garantiscono livelli di produzione molto alti. I vini D.O.C.G. hanno elevate qualità intrinseche e per poter ottenere questa Denominazione devono essere stati per almeno 5 anni delle D.O.C.
Sono quei vini senza alcun riferimento geografico. Non ci sono regole per la varietà di uve utilizzate, le quali possono provenire anche da differenti zone geografiche.
Questi vini sono caratterizzati dall’indicazione geografica di provenienza, del vitigno base e dall’annata di vendemmia. La particolarità è che le uve devono essere raccolte per almeno l’85% dalla zona geografica di cui portano il nome. Oltre a questi elementi, devono essere rispettati alcuni parametri indicati all’interno dei disciplinari:
- Resa massima delle uve per ettaro
- Resa di trasformazione delle uve in vino
- Gradazione alcolometrica minima naturale
- Vitigni di origine permessi
Sono prodotti in una zona geografica ben precisa e devono rispondere a delle caratteristiche chimiche ed organolettiche ben precise, fissate all’interno dei disciplinari. Il disciplinare prevede inoltre
- le tipologie di vino che è possibile produrre,
- i quantitativi di uva che si possono ottenere per ogni ettaro,
- le varietà che è possibile utilizzare,
- la gradazione alcolometrica naturale minima,
- il tipo e la durata di un eventuale invecchiamento.
I controlli per questa tipologia di vino sono, come per gli I.G.T., di tipo chimico, ma in aggiunta a questi vi è anche l’analisi organolettica.
Le regole imposte da parte dei disciplinari sono più rigide rispetto ai vini D.O.C. ed in questo caso le fascette che chiudono la capsula termorestringente del vino sono dotate di un codice univoco e vengono rilasciate da parte dello Stato.
L’etichetta dei DOP (DOC, DOCG)
L’etichetta dei vini DOP, essendo la “carta d’identità” del vino, deve contenere specifiche informazioni
(Fonte FederDoc)
Regione determinata da cui proviene il prodotto
Indica la zona geografica da cui proviene il prodotto (es Colline Lucchesi)) che può essere accompagnata dal riferimento del vitigno
Menzioni specifiche tradizionali D.O.C. o D.O.C.G. (D.O.P.)
Le espressioni Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) o Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.). Queste indicazioni possono essere accompagnate o sostituite dalla sigla D.O.P. che definisce, a livello europeo, i Vini a Denominazione d’Origine.
Annata
A partire dalla vendemmia 2010 l’indicazione dell’annata è obbligatoria per tutti i vini D.O.C.G. e D.O.C., a esclusione delle tipologie spumante, frizzante e liquoroso.
Indicazione del produttore o imbottigliatore
Deve essere sempre indicato ogni riferimento relativo al produttore e/o all’imbottigliatore (per i vini importati, l’importatore o il venditore) con relativa ragione sociale e luogo dello stabilimento. In aggiunta è possibile utilizzare un codice (se previsto nello Stato Membro) che identifica ulteriormente uno di questi soggetti.
Contiene solfiti
Indica che il prodotto è stato trattato con allergeni quali anidride solforosa.
Indicazione del lotto
Numerazione che indica un insieme di bottiglie appartenenti alla medesima partita, prodotte in circostanze praticamente identiche. È preceduto normalmente dalla lettera “L”.
Volume nominale del vino
Il volume nominale del vino deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri.
Titolo alcolometrico effettivo
La gradazione deve essere espressa con unità o mezze unità di percentuale in volume (es. 10% vol,10,5% vol) e può essere preceduta dall’espressione “titolo alcolometrico effettivo” o “alcole effettivo” o dall’abbreviazione “alc”.
Indicazione della provenienza
Il termine “prodotto in” seguito dal nome dello Stato Membro, indica il territorio in cui le uve sono state vendemmiate e vinificate.
Indicazioni ecologiche
Sui contenitori o sulle etichette dei prodotti immessi sul mercato può figurare anche un invito a non disperdere i contenitori nell’ambiente dopo l’uso.